PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la Polizia economica e finanziaria, posta alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze, e alla quale sono attribuite funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela degli interessi economici e finanziari e del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea nonché di concorso ai servizi di ordine e sicurezza pubblica.
      2. Il personale del Corpo della guardia di finanza transita nei corrispondenti ruoli e qualifiche della Polizia economica e finanziaria, istituiti in analogia con quanto previsto per la Polizia di Stato, ad eccezione del personale appartenente alla componente alturiera del Servizio aeronavale e del personale inquadrato in reparti e unità prevalentemente impiegati per attività di ordine pubblico.

Art. 2.

      1. Alla Polizia economica e finanziaria sono attribuiti i compiti di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, nonché gli ulteriori compiti e funzioni previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione della delega recata dall'articolo 3 della presente legge.

Art. 3.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro sessanta giorni dalla richiesta, uno o più decreti legislativi per definire i compiti e l'organizzazione della Polizia economica e finanziaria nonché lo stato giuridico del personale e le

 

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norme transitorie per il trasferimento del personale, delle strutture e dei materiali del disciolto Corpo della guardia di finanza, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) attribuzione di un ordinamento civile alla Polizia economica e finanziaria, anche tenuto conto dei compiti ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 2;

          b) attribuzione dei compiti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, nonché degli altri compiti di difesa militare, di polizia marittima e di contrasto in acque internazionali della criminalità economica, già devoluti alla componente aeronavale del disciolto Corpo della guardia di finanza, al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;

          c) attribuzione degli ulteriori compiti di difesa politico-militare dello Stato all'Arma dei carabinieri e alle Forze armate, secondo gli ordinamenti e le attribuzioni di ciascuna;

          d) attribuzione dei compiti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico alla Polizia di Stato;

          e) dipendenza dal Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda le specifiche attribuzioni di Polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 1 e dall'autorità giudiziaria per l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi del codice di procedura penale;

          f) transito del personale della componente alturiera del Servizio aeronavale del disciolto Corpo della guardia di finanza nei ruoli e gradi corrispondenti del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;

          g) transito del personale inquadrato in reparti e unità prevalentemente impiegati per attività di ordine pubblico nei ruoli e gradi corrispondenti della Polizia di Stato;

          h) previsione per il personale del disciolto Corpo della guardia di finanza di transitare, a domanda, nei ruoli e gradi

 

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corrispondenti dell'Arma dei carabinieri o delle Forze armate;

          i) trasferimento delle infrastrutture e dei mezzi del disciolto Corpo della guardia di finanza alla Polizia economica e finanziaria, ad eccezione delle infrastrutture, dei mezzi e delle dotazioni della componente alturiera del servizio aeronavale, che sono trasferiti al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nonché delle infrastrutture, dei mezzi e delle dotazioni non necessari per le attività della Polizia economica e finanziaria, che sono trasferiti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri o alle Forze armate in funzione dell'impiego prevalente.

      2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità e in base ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi per il graduale scioglimento del Corpo della guardia di finanza, disciplinando il passaggio di funzioni e di personale alla Polizia economica e finanziaria.

Art. 4.

      1. Il Capo della Polizia economica e finanziaria è un dirigente generale dello Stato, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
      2. Il Capo della Polizia economica e finanziaria è posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze.
      3. Il Capo della Polizia economica e finanziaria è membro del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della legge 1o aprile 1981, n. 121, come da ultimo modificato dal comma 4 del presente articolo.
      4. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, le parole: «dal comandante generale del Corpo della guardia

 

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di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «dal Capo della Polizia economica e finanziaria».

Art. 5.

      1. L'Accademia della Guardia di finanza con sede a Bergamo è soppressa.
      2. Tutte le strutture dell'Accademia soppressa ai sensi del comma 1 sono trasferite alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze.
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a riformare i programmi della Scuola superiore dell'economia e delle finanze in considerazione del compito di alta formazione del personale della Polizia economica e finanziaria.
      4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i titoli di istruzione secondaria per l'accesso ai corsi di formazione professionale, tenuti presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, del personale proveniente da altre amministrazioni che intende transitare nei ruoli della Polizia economica e finanziaria.

Art. 6.

      1. Per l'accesso ai ruoli direttivi e dirigenziali della Polizia economica e finanziaria si applicano, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui all'articolo 3, le disposizioni di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.
      2. I vincitori di un concorso pubblico per l'accesso al ruolo di commissario della Polizia di Stato che intendono transitare nel corrispondente ruolo della Polizia economica

 

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e finanziaria sono tenuti a frequentare un corso di formazione biennale presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze finalizzato al conseguimento di un master di secondo livello.

Art. 7.

      1. La legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, è abrogata.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.