1. È istituita la Polizia economica e finanziaria, posta alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze, e alla quale sono attribuite funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela degli interessi economici e finanziari e del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea nonché di concorso ai servizi di ordine e sicurezza pubblica.
2. Il personale del Corpo della guardia di finanza transita nei corrispondenti ruoli e qualifiche della Polizia economica e finanziaria, istituiti in analogia con quanto previsto per la Polizia di Stato, ad eccezione del personale appartenente alla componente alturiera del Servizio aeronavale e del personale inquadrato in reparti e unità prevalentemente impiegati per attività di ordine pubblico.
1. Alla Polizia economica e finanziaria sono attribuiti i compiti di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, nonché gli ulteriori compiti e funzioni previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione della delega recata dall'articolo 3 della presente legge.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro sessanta giorni dalla richiesta, uno o più decreti legislativi per definire i compiti e l'organizzazione della Polizia economica e finanziaria nonché lo stato giuridico del personale e le
a) attribuzione di un ordinamento civile alla Polizia economica e finanziaria, anche tenuto conto dei compiti ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 2;
b) attribuzione dei compiti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, nonché degli altri compiti di difesa militare, di polizia marittima e di contrasto in acque internazionali della criminalità economica, già devoluti alla componente aeronavale del disciolto Corpo della guardia di finanza, al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;
c) attribuzione degli ulteriori compiti di difesa politico-militare dello Stato all'Arma dei carabinieri e alle Forze armate, secondo gli ordinamenti e le attribuzioni di ciascuna;
d) attribuzione dei compiti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico alla Polizia di Stato;
e) dipendenza dal Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda le specifiche attribuzioni di Polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 1 e dall'autorità giudiziaria per l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi del codice di procedura penale;
f) transito del personale della componente alturiera del Servizio aeronavale del disciolto Corpo della guardia di finanza nei ruoli e gradi corrispondenti del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;
g) transito del personale inquadrato in reparti e unità prevalentemente impiegati per attività di ordine pubblico nei ruoli e gradi corrispondenti della Polizia di Stato;
h) previsione per il personale del disciolto Corpo della guardia di finanza di transitare, a domanda, nei ruoli e gradi
i) trasferimento delle infrastrutture e dei mezzi del disciolto Corpo della guardia di finanza alla Polizia economica e finanziaria, ad eccezione delle infrastrutture, dei mezzi e delle dotazioni della componente alturiera del servizio aeronavale, che sono trasferiti al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nonché delle infrastrutture, dei mezzi e delle dotazioni non necessari per le attività della Polizia economica e finanziaria, che sono trasferiti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri o alle Forze armate in funzione dell'impiego prevalente.
2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità e in base ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi per il graduale scioglimento del Corpo della guardia di finanza, disciplinando il passaggio di funzioni e di personale alla Polizia economica e finanziaria.
1. Il Capo della Polizia economica e finanziaria è un dirigente generale dello Stato, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il Capo della Polizia economica e finanziaria è posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il Capo della Polizia economica e finanziaria è membro del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della legge 1o aprile 1981, n. 121, come da ultimo modificato dal comma 4 del presente articolo.
4. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, le parole: «dal comandante generale del Corpo della guardia
1. L'Accademia della Guardia di finanza con sede a Bergamo è soppressa.
2. Tutte le strutture dell'Accademia soppressa ai sensi del comma 1 sono trasferite alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a riformare i programmi della Scuola superiore dell'economia e delle finanze in considerazione del compito di alta formazione del personale della Polizia economica e finanziaria.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i titoli di istruzione secondaria per l'accesso ai corsi di formazione professionale, tenuti presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, del personale proveniente da altre amministrazioni che intende transitare nei ruoli della Polizia economica e finanziaria.
1. Per l'accesso ai ruoli direttivi e dirigenziali della Polizia economica e finanziaria si applicano, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui all'articolo 3, le disposizioni di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.
2. I vincitori di un concorso pubblico per l'accesso al ruolo di commissario della Polizia di Stato che intendono transitare nel corrispondente ruolo della Polizia economica
1. La legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, è abrogata.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.